Accesso agli atti, via libera al denunciato che chiede l’esposto

Non c’è privacy che tenga: se il denunciato la richiede, il Comune deve consegnargli copia dell’esposto con il nominativo del denunciante e relative accuse.

Il nostro sistema amministrativo è infatti ispirato al principio della trasparenza ma anche a quello della responsabilità.

Questo è quanto è stato deciso dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 1450 dell’’1 marzo 2022, ove ha chiarito che anche in relazione alla tutela della propria “immagine” chi ha subito un procedimento di controllo o di verifica ha pieno diritto di conoscere i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza.

A partire proprio dall’atto da cui sia partito il tutto: una denuncia, una segnalazione, o un esposto.

Al di fuori di particolari ipotesi in cui il denunciante, in ragione dei suoi rapporti col denunciato, potrebbe essere soggetto al rischio di “pressioni” o persino discriminazioni, la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere anche il diritto all’anonimato dei soggetti che con le loro iniziative hanno evidentemente “segnato” la vita altrui.

Soprattutto nel caso di accertamenti dall’esito negativo, vietare all’accusato di conoscere il contenuto e l’autore della denuncia è fortemente in contrasto con il principio di imparzialità che deve improntare tutti rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

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