Il codice civile, presumendo di interpretare quella che è, nella maggior parte dei casi, la volontà del defunto, stabilisce, in sostanza, che qualora taluno deceda senza lasciare testamento, a lui succedono i suoi più stretti congiunti: il coniuge superstite e i figli, anzitutto; in mancanza di figli, succedono i fratelli, le sorelle e gli ascendenti; e, infine, qualora manchino tutti questi soggetti, succedono i parenti del defunto, con la regola che la sussistenza di un parente di grado più stretto esclude la successione del parente di grado più remoto.
Rintraccio eredi in assenza di testamento
Quando manca il testamento occorrerà verificare se vi siano eredi legittimari, cioè quei soggetti che per legge hanno diritto ad un quota di eredità (legittima).
Per rintracciare gli eredi legittimi è possibile richiedere, presso il Comune di residenza del de cuius, il certificato di stato di famiglia originario (anche chiamato Certificato storico di Stato di famiglia). Si tratta di un certificato “storico” che documenta la composizione originaria del nucleo familiare.
Questo documento però non può essere prova dell’indicazione di tutti gli eredi legittimari; infatti se i membri della famiglia sono stati residenti in diversi Comuni, non è possibile rintracciarli tutti nello stesso Comune. In questo caso bisognerà richiedere il certificato di stato di famiglia originario nei Comuni in cui i membri della famiglia sono stati residenti.
Possono verificarsi due diverse ipotesi:
a) non si trovano eredi;
b) si trovano eredi.
Se non ti trovano eredi
Qualora non si dovessero rintracciare gli eredi, chi è interessato (nel nostro caso il creditore del de cuius) potrà ricorrere al Tribunale per la nomina di un curatore dell’eredità giacente.
In questo caso il creditore dovrà presentare un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato. Il Tribunale competente è quello del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Il curatore, una volta nominato e prestato giuramento, si occuperà della custodia e dell’amministrazione dei beni dell’eredità (essendo inoltre obbligato a redigerne l’inventario). In tale attività il curatore dovrà anche occuparsi della ricerca degli eredi, effettuando le indagini dovute presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, presso gli archivi anagrafici e gli archivi catastali.
Se si trovano gli eredi
Qualora si dovessero rintracciare gli eredi, nel caso in cui questi non manifestino all’interessato (nel nostro caso al creditore del de cuius) la propria volontà di accettare o meno l’eredità, quest’ultimo potrà esperire l’azione interrogatoria ex art. 481 c.c.
L’azione interrogatoria è diretta a far fissare dall’autorità giudiziaria un termine entro il quale l’avente diritto (chiamato all’eredità) dichiari di voler accettare o meno l’eredità. Ciò per eliminare la situazione di incertezza in cui gli eventuali altri aventi diritto subordinati possano venire a trovarsi. Trascorso questo termine senza che l’avente diritto abbia fatto la relativa dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Se gli eredi rinunciano all’eredità
1) rappresentazione: dei figli nella quota del rinunciante
2) accrescimento a favore degli altri eredi legittimi
Nel caso in cui il credito sia nei confronti di un erede rinunciante
Ebbene, la legge stabilisce innanzitutto che i creditori possano opporsi alla rinuncia: tale opposizione deve essere proposta entro 5 anni dal momento in cui la rinuncia diviene definitiva, e deve essere supportata dalla convinzione che i creditori sono stati danneggiati volontariamente dalla rinuncia, anche senza frode.
Ai creditori è anche riconosciuta la possibilità, ex art. 524 cod. civ., di richiedere il subentro all’eredità. Il legislatore chiarisce infatti che “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
I creditori dell’erede possono impugnare la rinunzia all’eredità se il suo debitore, chiamato a un’eredità vi abbia rinunciato arrecandogli pregiudizio. Ciò ai sensi dell’art. 524 c.c. Vediamo a quali condizioni.
Per l’impugnazione della rinunzia ereditaria è richiesto il solo presupposto oggettivo. Questo consiste nel prevedibile danno ai creditori dell’erede. Quando si verifica il danno ai creditori dell’erede secondo la Cassazione. Occorre guardare al momento dell’esercizio dell’azione. Devono esserci fondate ragioni. I beni personali del rinunziante devono apparire insufficienti. Cioè tali da non soddisfare del tutto i suoi creditori. (Cassazione civile, ord. n. 8519/2016)