Punto chiave della riforma salva-casa è l’introduzione di un procedimento semplificato per ottenere il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, accanto (e non in sostituzione) al tradizionale accertamento di conformità dell’art. 36 TUE.
Il procedimento da seguire è determinato dalla natura dell’abuso: la legge di conversione del d.l. salva-casa estende la procedura di sanatoria semplificata alle variazioni essenziali.
Si supera, così, la doppia conformità per gli abusi minori (parziali difformità e variazioni essenziali).
Resta, comunque, salva la possibilità di dichiarare la doppia conformità (seguendo il procedimento tradizionale) e pagare un’oblazione dall’importo ridotto.