Tracciabilità flussi finanziari e CIG – Le direttive ANAC

Per procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti sono tenute ad ottenere il CIG e ad utilizzare strumenti del mercato elettronico.

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nei seguenti articoli: 

• nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto-legge n. 187/2010; 

• nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; 

• nell’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

 

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: 

1. Anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; 

2. rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

 

Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono state fornite dall’Autorità nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale è stata aggiornata, da ultimo, in occasione dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023. 

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

• utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

• effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

• indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della l.n. 3/ 2003, del codice unico di progetto (CUP).

 

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. 

Per gli affidamenti relativi alla sola tracciabilità è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: 

1. ricorrere alle piattaforme certificate 

2. utilizzare un’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP). 

 

Il CIG svolge tre funzioni principali: 

1. una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall’ANAC, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; 

2. una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 222, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; 

3. una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

I soggetti tenuti all’obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all’art. 3, co. 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a) dell’allegato I.1, del Codice dei contratti pubblici, rientra nella nozione di stazione appaltante, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), dell’allegato I.1, del Codice dei contratti pubblici, rientra nella nozione di ente concedente, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

L’espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall’articolo 119 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”. In particolare, la nozione di “impresa” deve essere riferita alla categoria generale di “operatore economico”. Pertanto, non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti), né il tipo di attività svolta.

 

Il codice CIG deve essere richiesto per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dall’importo o dalle modalità di affidamento, anche per quelli esclusi dall’obbligo del contributo all’Autorità. 

• La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai contratti non inclusi nel Codice dei contratti pubblici, sia nei settori ordinari che speciali. 

• L’obbligo si estende anche ai contratti affidati da enti aggiudicatori o concessionari a imprese collegate e ai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nei settori speciali. 

• Sono soggetti a tracciabilità i contratti di selezione del socio privato di una società mista e i cessionari di crediti, che devono indicare il CIG e effettuare i pagamenti tramite bonifico.

• Anche gli acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), i contratti in urgenza, derivanti da accordi quadro e stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni Consip richiedono il codice CIG. 

• Lo stesso vale per i contratti derivanti da concorsi di progettazione o di idee e per i contratti di sponsorizzazione tecnica, che sono soggetti alla tracciabilità.

Per i lavori di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione, sia sopra che sottosoglia comunitaria, è obbligatoria la tracciabilità, con modalità attenuate per importi sotto la soglia comunitaria. I contratti nei settori della difesa e della sicurezza sono anch’essi soggetti alla tracciabilità.

Per ciò che attiene i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura stipulati prima dell’aggiudicazione di un appalto principale sono assimilati a sub-contratti e devono rispettare gli obblighi di tracciabilità. I pagamenti per tali contratti devono essere effettuati separatamente, indicando il CIG dell’appalto principale.

Per i servizi di tesoreria forniti agli enti locali, la tracciabilità attenuata può essere applicata anche ai servizi resi ad altre amministrazioni pubbliche, rispettando gli obblighi di tracciabilità per le operazioni effettuate dal tesoriere. Per i contratti di servizi alla persona, è necessario acquisire il CIG tramite piattaforme digitali certificate, con modalità semplificate per contratti di importo inferiore a 5.000 euro.

Infine, i contratti affidati alle Agenzie di viaggio sono soggetti a tracciabilità, con un’attenuazione delle obbligazioni nei flussi finanziari relativi ai servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati da terzi fornitori.

 

Esclusi da obbligo di CIG 

Sono escluse dall’obbligo di richiedere il codice CIG le seguenti fattispecie: 

1. i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti;

2. gli appalti per l’acquisto di acqua, energia o combustibili destinati alla produzione di energia;

3. il trasferimento di fondi per attività istituzionali tra amministrazioni pubbliche;

4. i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici a terzi, gli indennizzi e risarcimenti a seguito di procedure espropriative;

5. gli incarichi di collaborazione ex art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001

6. le spese economali non connesse a contratti d’appalto;

7. i contributi erogati direttamente a soggetti indigenti;

8. i contratti di associazione per il pagamento di quote associative;

9. i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come appalti;

10. le convenzioni senza scopo di lucro in difesa e protezione civile

11. la sponsorizzazione pura; 

12. i contratti relativi ai servizi bancari delle banche centrali;

13. il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato a soggetti pubblici per la copertura di costi legati a funzioni istituzionali;

Gli obblighi di tracciabilità non si applicano agli affidamenti in house, in quanto mancano i requisiti di terzietà. Tuttavia, se un’affidataria in house affida un appalto a terzi, deve rispettare gli obblighi di tracciabilità.

I risarcimenti corrisposti dalle imprese di assicurazione ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti non sono soggetti alla tracciabilità, in quanto si tratta di indennizzi a favore di terzi estranei al contratto. Gli indennizzi e risarcimenti corrisposti a seguito di espropri non sono soggetti a tracciabilità, poiché i soggetti espropriati non fanno parte della “filiera delle imprese”. Gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7, comma 6, del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità.

Le spese economali effettuate con il fondo economale non sono soggette alla tracciabilità, a condizione che siano tipizzate in un regolamento interno e non siano collegate a contratti d’appalto. Le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, come quelle per imposte e biglietti, possono essere effettuate senza bonifico bancario, ma con documentazione della spesa e senza contante. La partecipazione a seminari o convegni non è soggetta agli obblighi di tracciabilità, a meno che non si tratti di un appalto di servizi di formazione. 

Le concessioni di beni non sono soggette alla tracciabilità, salvo che l’oggetto della concessione riguardi un servizio reso al pubblico, in tal caso sono soggette agli obblighi di tracciabilità. 

 

Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazione n. 4/2011, aggiornata con Delibera n. 585/2023:

Il codice CIG non è necessario per i pagamenti effettuati dagli operatori economici per stipendi di dirigenti e impiegati, manodopera, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. Tuttavia, tali pagamenti devono avvenire tramite un conto corrente dedicato a uno o più contratti pubblici, utilizzando strumenti di pagamento che consentano la registrazione delle operazioni, escludendo l’uso del contante per qualsiasi importo.

Nel caso di rimborso delle rate di un mutuo contratto da una stazione appaltante, si applica il regime della tracciabilità attenuata, consentendo l’utilizzo del RID, purché il codice CIG venga indicato nella autorizzazione o delega al pagamento.

Il patrocinio legale è sottoposto agli obblighi di tracciabilità. I servizi legali esclusi dall’applicazione del codice e quelli individuati dall’Allegato XIV sono anch’essi soggetti a tracciabilità. Fino al 30 giugno 2024, per i servizi legali esclusi, l’acquisizione del CIG può avvenire tramite l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, come indicato nelle delibere ANAC n. 582 e 584/2023.

I contratti stipulati dall’Autorità Giudiziaria non sono soggetti a tracciabilità se strettamente necessari per le attività processuali e investigative, come nel caso di incarichi a periti o contratti relativi a servizi di videoripresa. Tuttavia, le regole di tracciabilità si applicano quando si configura un contratto di appalto con una cornice negoziale stabile nel tempo, come un accordo-quadro con fornitori di servizi di alta tecnologia o per il noleggio di apparati di intercettazione.

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