Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza n. 16/2023, si è pronunciato sulla natura dell’illecito da mancata ottemperanza all’ordine di demolizione consecutivo all’accertamento di abuso edilizio, stabilendo i seguenti principi in diritto:
- la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem;
- la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza;
- l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione;
- l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato;
- la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
Con riferimento a quest’ultimo principio, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi, aderisce all’orientamento secondo cui le sanzioni pecuniarie previste in materia edilizia sono soggette al principio di legalità, per il quale non si può essere sanzionati se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione dell’illecito. I giudici di Palazzo Spada, invero, confermano che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/01 non può essere applicata a illeciti già commessi e consumati al 12/11/2014.