Correttivo Codice Appalti – Primo Focus: Tutela Equo Compenso

Le modifiche del nuovo correttivo Appalti in conformità con la legge sull’equo compenso arrivano all’esito di un difficoltoso periodo interpretativo. Ciò in quanto, dopo l’entrata in vigore del Codice Appalti 2023 si sono susseguite numerose sentenze contrastanti sull’applicazione della legge sull’equo compenso ai servizi di architettura e ingegneria.

Per ovviare a tale incertezza interpretativa erano più volte intervenute le direttive dell’Anac le quali cercavano di dare una interpretazione unanime sul tema, richiedendo più volte un intervento – mai arrivato – della cabina di regia presso il Consiglio dei ministri.

La richiesta essenziale era di definire in che modo e in che misura si potesse applicare il ribasso sul corrispettivo a base di gara.

Il correttivo al Codice degli appalti (Dlgs 209 del 2024) pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 31 dicembre 2024, introduce misure per applicare la legge sull’equo compenso (legge 49/2023) nei contratti pubblici, bilanciando gli interessi coinvolti.

  • Per i contratti di servizi di ingegneria e architettura superiori a 140.000 euro, i corrispettivi sono determinati secondo il “decreto parametri” e le stazioni appaltanti devono basarsi sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con:
  • Un 65% dell’importo fissato come non ribassabile, garantendo il rispetto dell’equo compenso
  • Il restante 35% può essere soggetto a ribasso, ma con un tetto massimo del 30% per il punteggio economico, enfatizzando l’elemento qualitativo

Il correttivo introduce anche un metodo di calcolo, di natura non lineare, per determinare i punteggi da attribuire alle offerte economiche.

Inoltre, si applicano le disposizioni contro le offerte anomale per tutelare l’equo compenso.

  • Per contratti sotto i 140.000 euro, i corrispettivi possono essere ridotti del 20% in caso di affidamento diretto.

Particolare attenzione viene data all’art. 8, che modifica il divieto di prestazioni professionali gratuite, permettendo tali prestazioni solo in casi eccezionali e giustificati. Questo cambiamento si collega alle disposizioni sull’equo compenso, in particolare quelle introdotte dall’art. 41, commi 15-bis e 15-quater.

Il Correttivo all’art. 14 prevede la modifica dell’art. 41 d.lgs. n. 36/2023, in particolare vengono apportate modifiche al comma 15, in materia di equo compenso, che consente alle stazioni appaltanti di individuare l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell’Allegato I.13, all’interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell’equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale.

La modifica è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. “decreto parametri” erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.

Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo comma 15-bis (introdotto ex novo), una cosa è l’importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all’Allegato I.13) e un’altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di “equo compenso”.

Si introducono, pertanto, i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Per quanto riguarda il nuovo comma 15-bis, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull’equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b) (i.e. i contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • in relazione al 65 % dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;
  • per il restante 35 % dell’importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.

Tale previsione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 108, comma 2, lettera b) del Codice, dovrebbe consentire di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

Il comma 15-ter precisa che all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso.

Infine, il nuovo comma 15-quater dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

In conclusione, sul tema dell’equo compenso, si contendevano il campo due diversi filoni interpretativi:

  1. coloro che chiedevano un’applicazione integrale dell’equo compenso con aggiudicazione unicamente sulla base di criteri tecnici a prezzo fisso
  • Sostenuta da TAR Veneto n. 632/2024 e del TAR Lazio n. 8580/2024
  • La tesi si basa sull’articolo 8, comma 2, del Codice, che vieta le prestazioni intellettuali gratuite e impone alla pubblica amministrazione di garantire l’equo compenso: secondo questa interpretazione, l’uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) non esclude l’applicazione della legge n. 49/2023, poiché le gare per servizi di architettura e ingegneria dovrebbero basarsi su un “prezzo fisso” non ribassabile, con competizione limitata alla componente tecnica. Il compenso del professionista sarebbe una delle componenti del “prezzo” a base di gara, insieme a spese e oneri accessori.
  1. chi escludeva l’applicazione della normativa sull’equo compenso nel campo dei contratti pubblici
  • Sostenuta da TAR Campania n. 1494/2024 e del TAR Calabria n. 483/2024)
  • Ritiene possibile il ribasso sui compensi professionali, con la congruità assicurata dalla verifica di anomalia dell’offerta. Questa verifica eviterebbe prezzi incongrui, consentendo alle amministrazioni di ottenere appalti più competitivi.

Il correttivo ha scelta una soluzione intermedia, prevedendo un doppio binario tra affidamenti diretti e procedure competitive, con parti fisse dell’elemento prezzo e parti ribassabili.

Questa soluzione mira a garantire l’equa remunerazione e, allo stesso tempo, la competizione tra offerte economiche, premiando economicità e qualità del servizio.

 

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