Correttivo Codice Appalti – Decimo Focus: Finanza di progetto

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, apporta modifiche rilevanti al Codice degli appalti, con particolare focus sul settore dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).
L’articolo 57 del Decreto sostituisce l’art. 193 del D. Lgs. 36/2023, regolando in modo più dettagliato l’affidamento in concessione di lavori e servizi tramite finanza di progetto.
L’obiettivo delle modifiche è rendere il sistema di concessioni più trasparente, competitivo e allineato alle esigenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le principali novità introdotte dal correttivo riguardano:

  1. Progetto di fattibilità semplificato: Per ridurre gli oneri iniziali e facilitare la presentazione delle proposte, viene introdotto un progetto di fattibilità semplificato, meno complesso rispetto al tradizionale progetto di fattibilità tecnico-economica. Ciò aiuta gli operatori a elaborare proposte più facilmente e con minori risorse iniziali.
  2. Manifestazione preliminare di interesse: Gli operatori economici possono presentare una manifestazione preliminare di interesse, accompagnata da una richiesta di informazioni necessarie per la predisposizione della proposta, con l’ente concedente che, in caso di interesse pubblico, fornirà i dati richiesti, resi poi accessibili a tutti tramite il sito istituzionale.
  3. Valutazione comparativa delle proposte: Le proposte presentate vengono sottoposte a una valutazione comparativa tra i diversi operatori, il che accresce la competitività e favorisce un processo di selezione più trasparente.
  4. Estensione del diritto di prelazione: In un’ottica di maggiore equità, il diritto di prelazione, che tradizionalmente spettava solo al promotore iniziale, viene esteso anche agli altri proponenti. Questo consente a più operatori di avere accesso al progetto, aumentando la concorrenza.

Il correttivo risponde a diverse necessità, tra cui l’aumento dell’efficienza e della competitività nei processi di affidamento, il rafforzamento del PPP come strumento strategico per attrarre investimenti privati e la promozione di una maggiore chiarezza procedurale.

In particolare, la distinzione tra iniziativa pubblica e privata semplifica la gestione delle procedure, con l’intento di rendere il PPP più competitivo sin dalla fase di proposta.

Alcune delle modifiche più rilevanti comprendono:

  • Introduzione di un parere unico per i progetti di interesse statale o finanziati dallo Stato, con un importo pari o superiore a 50 milioni di euro. Questo parere, non vincolante, mira a semplificare i processi di valutazione e a ridurre duplicazioni, velocizzando l’approvazione di progetti di grande rilevanza.
  • Distinzione tra iniziative pubbliche e private (art. 193): in caso di iniziativa pubblica, l’ente concedente può sollecitare proposte tramite un avviso pubblico, con un termine minimo di 60 giorni per la presentazione delle offerte. Invece, le proposte su iniziativa privata consentono agli operatori economici di presentare soluzioni innovative, anche per interventi non previsti dalla programmazione, con una fase preliminare di manifestazione di interesse e una successiva selezione comparativa.
  • Semplificazione del livello di progettazione: ha introdotto un approccio meno complesso per la progettazione della finanza di progetto, riducendo il contenuto tecnico richiesto in fase di presentazione. Il progetto di fattibilità per la finanza di progetto diventa quindi più snello, in linea con gli obiettivi di semplificazione delle procedure.

Nonostante le modifiche siano orientate a rafforzare il PPP come strumento di governance per la realizzazione di opere pubbliche e servizi, ci sono alcune criticità da considerare. Ad esempio, la discrezionalità amministrativa nella selezione dei criteri di valutazione potrebbe dar luogo a conflitti interpretativi, poiché i criteri stessi sono solo accennati dalla norma. Inoltre, l’introduzione di un nuovo procedimento per l’individuazione del promotore con diritto di prelazione potrebbe aumentare il contenzioso legato alle gare, rallentando l’avvio delle concessioni.

Dunque, il correttivo cerca di rendere il PPP uno strumento più competitivo e trasparente, ma richiede un’attenta implementazione per evitare problemi pratici legati alla gestione delle procedure e all’interpretazione delle nuove disposizioni normative.
Se applicato correttamente, il correttivo potrà favorire una gestione più efficiente dei contratti di partenariato pubblico-privato, rispondendo alle esigenze di modernizzazione del settore pubblico e favorendo l’attrazione di investimenti privati in opere di interesse collettivo.

 

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