Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, il d.lgs. 209/2024 recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
L’iter di approvazione del correttivo al D.Lgs. 36/2023 è stato complesso e caratterizzato da ripensamenti su numerose disposizioni. Alcune norme sono state introdotte, altre soppresse e talvolta reintrodotte, come ad esempio l’estensione degli incentivi ai dirigenti, che inizialmente era prevista nel testo del 21 ottobre, poi soppressa, e infine reinserita nel testo definitivamente approvato il 23 dicembre.
Il Decreto in oggetto nasce, quindi, in seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato durante l’Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024, apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), intervenendo su diversi aspetti normativi, con particolare attenzione agli aspetti giuslavoristici.
Tale decreto mira ad una migliore razionalizzazione e semplificazione del Codice dei contratti pubblici, considerando le esigenze degli operatori del settore e le richieste di modifica e integrazione avanzate dalla Commissione europea.
L’intervento si propone di colmare le lacune emerse nella normativa e di affrontare le criticità, con l’obiettivo di migliorare la regolazione di un settore che muove oltre 200 miliardi di euro all’anno e che rappresenta una componente fondamentale per il funzionamento del sistema del Paese.
Il correttivo interviene in modo sistematico su quasi tutte le aree del Codice, con modifiche che riguardano oltre 70 articoli del Codice Appalti e prevede l’inserimento di 3 nuovi allegati, interviene in molti ambiti ed in vigore già dal 1 gennaio 2025.
L’obiettivo del correttivo è chiarire, precisare e apportare modifiche significative a quegli articoli che presentano difficoltà applicative, in modo da stimolare gli investimenti pubblici anche nel periodo successivo all’attuazione del PNRR (che ha avuto un ruolo determinante nell’introduzione del nuovo Codice).
Il cambiamento si inserisce in una logica di bilancio strutturale e di semplificazione.
Il correttivo prosegue l’opera di modernizzazione del sistema burocratico, cercando di orientare l’attività degli operatori del settore. In particolare, il correttivo recepisce le principali decisioni giurisprudenziali emerse dopo l’entrata in vigore del Codice, cercando di garantire un’applicazione uniforme dei principi, in particolare in aree cruciali come la revisione dei prezzi, il concetto di equivalenza per i contratti collettivi di lavoro, l’equo compenso, nonché il tema della digitalizzazione e la riforma del Collegio consultivo tecnico.
Un altro aspetto importante riguarda il rispetto del principio di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, che avrebbe suggerito un periodo di transizione ragionevole per l’applicazione delle nuove norme. Tuttavia, il legislatore ha fissato l’entrata in vigore del decreto correttivo immediatamente, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per rispettare i tempi fissati a livello europeo.
I temi più rilevanti che sono stati toccati sono:
- La tutela dell’equo compenso;
- Il meccanismo di revisione dei prezzi;
- La digitalizzazione e BIM;
- Tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP);
- Le tutele lavoristiche;
- La qualificazione delle stazioni appaltanti;
- Uso delle attestazioni SOA nei subappalti:
- Nomina esterna del RUP;
- Incentivi tecnici anche per dirigenti e servizi di rilevanza;
- Revisione dei prezzi;
- Tempistica delle procedure di appalto e di concessione;
- Deroga al principio di rotazione negli affidamenti diretti;
- Accordi quadro;
- Consorzi;
- Fase esecutiva del contratto di appalto;
- Partenariato pubblico-privato;
- Collegi Consultivi Tecnici (CCT);
- Silenzio-assenso nella verifica dei requisiti.
Particolare attenzione viene data all’art. 8, che modifica il divieto di prestazioni professionali gratuite, permettendo tali prestazioni solo in casi eccezionali e giustificati. Questo cambiamento si collega alle disposizioni sull’equo compenso, in particolare quelle introdotte dall’art. 41, commi 15-bis e 15-quater.
Una delle modifiche principali riguarda l’individuazione del contratto collettivo da applicare agli operatori economici coinvolti negli appalti pubblici.
Il principio fondamentale stabilisce che il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore nel settore e nell’area geografica in cui si svolgono le attività lavorative debba essere applicato. Questo contratto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nelle fasi iniziali della gara e durante la fase di negoziazione.
Sono previsti anche ulteriori chiarimenti riguardo al trattamento delle prestazioni scorporabili, nonché la possibilità per gli operatori economici di indicare un contratto collettivo diverso, a condizione che venga comunque garantito un livello di protezione equivalente per i lavoratori. Per questo, sono stati definiti criteri precisi per determinare e valutare l’equivalenza dei contratti collettivi, prendendo in considerazione sia parametri economici che normativi, per assicurare una protezione adeguata dei dipendenti. Inoltre, vengono stabiliti dei procedimenti per la verifica dell’equivalenza da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, al fine di garantire un processo trasparente e conforme alle leggi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovrà pubblicare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’allegato, le Linee Guida per certificare l’equivalenza delle tutele e per valutare eventuali differenze marginali.
In particolare, l’art. 11 ora prevede che il bando indichi il contratto collettivo nazionale applicabile. Le modifiche al comma 1, lettera a), puntano a specificare le tutele da considerare per la valutazione dell’equipollenza dei contratti collettivi, con l’obiettivo di garantire la parità di tutela e di consentire una valutazione equa tra gli operatori economici. La modifica include anche un nuovo Allegato I.01, che fornisce disposizioni per le stazioni appaltanti in merito all’individuazione del contratto collettivo applicabile, nonché per la verifica dell’equipollenza tra contratti.
Altra importante novità riguarda le modifiche agli aspetti dell’affidamento dei contratti pubblici.
Il nuovo comma 3 dell’art. 17 stabilisce che le stazioni appaltanti debbano completare le procedure di selezione entro termini specifici, con l’obiettivo di garantire un processo tempestivo e in linea con le normative europee. Il superamento di questi termini attiva l’applicazione dell’istituto del silenzio inadempimento, in linea con i principi di buona fede e correttezza dell’amministrazione pubblica.
Il correttivo introduce anche il nuovo comma 3-bis dell’art. 17, che impone un tempo massimo tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara, per evitare che i costi del progetto diventino obsoleti nel tempo. Inoltre, l’art. 18 è stato modificato per migliorare la gestione del periodo dello stand and still, fissando il termine a 32 giorni per le stazioni appaltanti, con l’esclusione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Infine, altra rilevantissima novità è l’intervento sul settore della digitalizzazione.
L’obiettivo è semplificare e modernizzare l’approccio amministrativo, favorendo l’uso del sistema di e-procurement, attivo dal 1° gennaio 2024. Le modifiche agli articoli 19, 23, 24 e 26 mirano a rendere più efficiente l’uso delle piattaforme digitali e a migliorare la gestione delle banche dati, nonché a semplificare l’utilizzo del casellario informatico e degli strumenti BIM (Building Information Modeling), con l’introduzione di nuove soglie di obbligo per gli affidamenti di valore compreso tra 1 e 2 milioni di euro.
In conclusione, il correttivo apporta importanti modifiche al Codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e digitalizzare il sistema, garantendo maggiore efficienza e uniformità nell’applicazione delle normative.