Correttivo Codice Appalti – Secondo Focus: Le Tutele Lavoristiche

Una delle modifiche principali introdotte dal correttivo appalti riguarda l’individuazione del contratto collettivo da applicare agli operatori economici coinvolti negli appalti pubblici.

Il principio fondamentale stabilisce che il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore nel settore e nell’area geografica in cui si svolgono le attività lavorative debba essere applicato. Questo contratto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nelle fasi iniziali della gara e durante la fase di negoziazione.

Il correttivo ha poi fornito ulteriori chiarimenti riguardo al trattamento delle prestazioni scorporabili, nonché la possibilità per gli operatori economici di indicare un contratto collettivo diverso, a condizione che venga comunque garantito un livello di protezione equivalente per i lavoratori.

A tal fine, sono stati definiti criteri precisi per determinare e valutare l’equivalenza dei contratti collettivi, prendendo in considerazione sia parametri economici che normativi, per assicurare una protezione adeguata dei dipendenti.

Vengono, altresì, stabiliti dei procedimenti per la verifica dell’equivalenza da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, al fine di garantire un processo trasparente e conforme alle leggi.

In particolare, l’art. 2 del d.lgs. n. 209/2024 si occupa delle modiche all’articolo 11 del d.lgs. n. 36/2023 riguardano l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) nel contesto degli appalti pubblici, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori e migliorare la trasparenza nelle procedure di gara.

Il testo del precedente art. 11 rubricato “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”, recitava: “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

  1. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
  2. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
  3. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
  4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
  5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.”

L’art. 2 del correttivo dispone: “All’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2.  Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o nella concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01.”

  1. Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. IN presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano , per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni”;

  1. Al comma 3, le parole “Gli operatori economici” sono state sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici”;
  2. Al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “,in conformità all’allegato I.01”.

Le principali modifiche, dunque, si possono così sintetizzare:

  1. Modifica al comma 2: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono ora obbligati a specificare il CCNL applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre. Questa modifica estende l’obbligo di indicazione del CCNL anche agli affidamenti diretti. Il nuovo Allegato I.01 introduce criteri e modalità per individuare il CCNL e per la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, stabilendo una procedura più chiara e precisa (commi 3 e 4).
  2. Introduzione del comma 2-bis: Viene introdotto un nuovo obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare il CCNL applicabile anche alle prestazioni che, pur essendo scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, riguardano attività che, seppur non prevalenti, superano il 30% della stessa categoria omogenea di attività. In questi casi, devono essere specificati nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre anche i contratti collettivi da applicare al personale che svolge tali attività.
  3. Modifiche di coordinamento al comma 3: Le modifiche al comma 3 sono principalmente di natura tecnica, per garantire una maggiore coerenza tra le diverse disposizioni dell’articolo 11.
  4. Modifica al comma 4: Viene precisato che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, deve essere effettuata seguendo le modalità previste dall’articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell’Allegato I.01.

In sintesi, queste modifiche mirano a rafforzare la protezione dei lavoratori all’interno degli appalti pubblici, chiarendo le modalità di applicazione dei CCNL e introducendo criteri più specifici per la verifica dell’equivalenza delle tutele.

Si cerca di bilanciare la necessità di garantire tutele adeguate con la flessibilità per gli operatori economici, riducendo al contempo il rischio di contenziosi.

L’Allegato I.01 fornisce un quadro di riferimento completo, contribuendo a una gestione più chiara e strutturata di queste disposizioni.

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