CORRETTIVO CODICE APPALTI – TERZO FOCUS: REVISIONE DEI PREZZI

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 in punto di revisione dei prezzi nascono da dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici del 2023, il quale aveva richiesto l’intervento della giurisprudenza per cercare di uniformare le vedute.

In particolare, con sentenza n. 9212/2024 il Consiglio di Stato aveva affrontato il tema della revisione dei prezzi nei contratti pubblici.

Il caso riguardava l’appello di una società contro la decisione del TAR Lazio, che aveva respinto il suo ricorso per ottenere la revisione dei prezzi in un appalto per la somministrazione di prodotti agrari ed alimentari. La società contestava la mancata revisione dei prezzi e la clausola del contratto che escludeva modifiche a causa di eventi imprevedibili.

Il Consiglio di Stato aveva rigettato le richieste, confermando che la revisione dei prezzi non è un diritto automatico per il fornitore, ma una facoltà che dipende da un accordo tra le parti. La revisione dei prezzi è prevista solo in presenza di una clausola specifica nel contratto, che nel caso in esame mancava.

Inoltre, il Consiglio aveva precisato che non è possibile applicare la revisione dei prezzi in base a principi di buona fede o equità, né modificare il contratto senza una base legale.

Con la sua decisione aveva, infine, escluso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ritenendo che la norma rispetti i principi di discrezionalità legislativa e tutela della concorrenza. In caso di sopravvenienze imprevedibili, l’operatore economico può ricorrere al rimedio civilistico previsto dall’art. 1467 del codice civile, ma anche in tal caso la decisione spetta alla discrezionalità dell’amministrazione.

In sintesi, la revisione dei prezzi è facoltativa e dipende dalle condizioni contrattuali, e non è possibile imporre modifiche unilaterali se non esiste una previsione specifica nel contratto.

Il Correttivo al d.lgs. n. 36/2023, attraverso il decreto legislativo n. 209/2024, ha introdotto modifiche significative riguardo alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la disciplina esistente.

  1. Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale: conferma e sviluppa il principio già introdotto dal d.lgs. n. 36/2023, stabilendo la rinegoziazione dei contratti per mantenere l’equilibrio tra le parti, soprattutto per evitare l’inadeguatezza della tutela precedente.
  2. Modifiche all’art. 60: sono stati introdotti nuovi criteri per l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi.
    Le modifiche specificano le soglie per:
  • i contratti di lavori (3%)
  • di servizi/forniture (5%) per l’attivazione di tali clausole

e definiscono in che misura la variazione di prezzo sarà applicata:

  • 90% per i lavori
  • 80% per i servizi
  1. Indici di riferimento per la revisione dei prezzi: prevede una maggiore specificità degli indici utilizzati per calcolare le variazioni dei prezzi.
    A tal fine, sarà emanato un provvedimento ministeriale per i lavori, e per i servizi/forniture sarà possibile l’uso di indici disaggregati o settoriali.
  2. Subappalti: è stata introdotta l’obbligatorietà delle clausole di revisione dei prezzi anche per i contratti di subappalto, con modalità e indici da definire in coerenza con il contratto principale.
  3. Nuovo Allegato II.2-bis: si è introdotto un nuovo Allegato che regola le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, distinguendo tra contratti di lavori e di servizi/forniture, con dettagli sulle modalità di attivazione automatica delle clausole e le modalità economico-finanziarie di applicazione.

L’art. 23 del decreto correttivo apporta significative modifiche all’art. 60 rubricato “revisione prezzi”.

In specie sono apportate modifiche al comma 1, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.

Si è ritenuto, con le modifiche al comma 2 di prevedere una differenziazione:

  • per i contratti di lavori una riduzione della soglia dell’alea contrattuale al 3% e un innalzamento della soglia di compensazione dell’eccedenza al 90%, tenuto conto del fatto che l’omogeneità nei meccanismi di calcolo della revisione consentono di prefigurare scenari omogenei per i contratti di settore, idonei a stimare il possibile impatto delle variazioni contrattuali di settore rispetto ai quadri economici dell’opera.
  • per i contratti di servizi e forniture si è ritenuto necessario distinguere due diversi meccanismi revisionali:
  1. il primo, di natura straordinaria parametrato alle “particolari condizioni di natura oggettiva” consistenti nella rilevazione di un incremento contrattuale pari al 5% e in una remunerazione dell’eccedenza della variazione in misura pari all’80%;
  2. il secondo meccanismo, di natura ordinaria, finalizzato a garantire in condizioni di normalità l’equilibrio economico-finanziario del contratto attraverso clausole di indicizzazione del costo del servizio ponderate dalla stazione appaltante in base all’oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle relative prestazioni.

In coerenza con tale orientamento è stato quindi inserito un nuovo comma 2-bis, con la clausola già presente nell’Allegato II.2-bis che riconosce a ciascuna stazione appaltante la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui all’articolo 60, comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tale parti.

In tale ipotesi, si precisa che l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l’attivazione delle clausole di cui all’articolo 60, comma 1.

L’attuazione delle esigenze di riequilibrio contrattuale sottese a questo secondo meccanismo revisionale deve essere inevitabilmente rimesso alle stazioni appaltanti, in quanto la sua definizione è destinata a variare nei diversi settori di riferimento, tenuto conto degli specifici fattori che incidono sul prezzo delle prestazioni.

La modifica apportata al comma 3 è volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 espungendo il riferimento all’ISTAT. Viene altresì modificato al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere disaggregati.

Il comma 4 dell’articolo 60 del Codice, così come modificato, prevede che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis.

Il nuovo comma 4-bis prevede che gli indici di prezzo, unitamente alla metodologia di calcolo, sono pubblicati sul portale dell’ISTAT.

Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, il comma 4-ter, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b), dell’articolo 60 (i.e. prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).

Ai sensi del nuovo comma 4-ter il menzionato Allegato II.2-bis disciplina, peraltro, le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

Al nuovo comma 4-quater è disposto che il nuovo Allegato II.2-bis disciplini le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

Le modifiche sono, pertanto, sostanziali e molto rilevanti in punto di revisione dei prezzi, sebbene rimangano delle questioni ancora aperte come:

  • l’applicabilità delle clausole di revisione dei prezzi agli appalti di progettazione
  • la durata minima dei contratti per l’applicazione di tale istituto

Tali questioni non sono state risolte nel testo definitivo del correttivo, sarà necessario quindi attendere l’evoluzione della prassi applicativa.

Il Correttivo mira a semplificare il sistema di revisione dei prezzi e a garantire l’equilibrio contrattuale, affrontando le problematiche emerse nell’applicazione della legge e migliorando l’efficacia dei meccanismi di adeguamento dei prezzi in risposta alle variazioni del mercato.

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