Correttivo Codice Appalti – Quinto Focus: La verifica dei requisiti

La verifica dei requisiti degli operatori economici rappresenta un procedimento essenziale nel contesto del codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di garantire che solo soggetti affidabili e qualificati partecipino alle gare d’appalto.
Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di accertare che gli operatori economici soddisfino i requisiti richiesti, al fine di evitare che vengano aggiudicati contratti a soggetti non idonei. La corretta esecuzione di tale verifica è cruciale per mantenere l’integrità delle procedure di gara e la trasparenza nell’assegnazione degli appalti.

1. Verifica automatica: la stazione appaltante ha il compito di controllare la presenza di eventuali cause di esclusione automatica, come previsto dall’articolo 94 del codice, utilizzando diversi strumenti digitali.
La verifica avviene attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), dei documenti allegati dallo stesso, e dell’interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali.
Queste operazioni sono facilitate dalla collaborazione delle amministrazioni competenti, che garantiscono l’accesso in tempo reale alle certificazioni necessarie. La sinergia tra le varie amministrazioni è quindi fondamentale per un controllo rapido e accurato dei requisiti.

2. Verifica delle cause non automatiche di esclusione: per le cause di esclusione non automatica e per i requisiti di partecipazione a specifiche procedure (come quelle per appalti di lavori di grande importo), la stazione appaltante segue le stesse modalità operative previste per la verifica automatica.
A partire dal Correttivo Appalti, l’articolo 103 stabilisce che per appalti superiori ai 20,65 milioni di euro, oltre alla verifica dei requisiti economico-finanziari, la stazione appaltante può richiedere ulteriori documentazioni specifiche, come certificazioni che attestino la capacità professionale dell’operatore, in particolare per i lavori di importo elevato.

3. Requisiti di partecipazione speciali: l’articolo 100 del nuovo codice appalti disciplina i requisiti di ordine speciale, che riguardano aspetti fondamentali come l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
Questi requisiti devono essere soddisfatti dagli operatori economici per poter partecipare a determinate gare, come quelle per appalti di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro.
Inoltre, la qualificazione dell’operatore economico è una condizione necessaria per partecipare a gare di appalti pubblici di rilevante importo.

4. Fascicolo virtuale e verifica dei requisiti: il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) è uno strumento digitale che consente alle stazioni appaltanti di raccogliere e verificare la documentazione necessaria per accertare i requisiti generali, tecnici ed economico-finanziari degli operatori economici.
Allo stesso tempo, gli operatori possono caricare direttamente nel sistema i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per le gare.
Il FVOE offre una piattaforma centralizzata per la gestione e la conservazione della documentazione, rendendo più efficienti le procedure di verifica.

5. Verifica semplificata per affidamenti diretti: per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, l’articolo 52 del D.Lgs. 36/2023 prevede una semplificazione nella verifica dei requisiti.
In questi casi, l’operatore economico è tenuto a dichiarare, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti richiesti. La stazione appaltante, invece, ha l’obbligo di effettuare solo un controllo a campione, selezionato con modalità predeterminate ogni anno.
Se l’operatore selezionato nel campione non possiede i requisiti necessari, la stazione appaltante è obbligata a risolvere il contratto e a prendere provvedimenti, come l’escussione della cauzione e la sospensione dell’operatore dalle procedure di affidamento diretto.
Queste disposizioni sono state introdotte per velocizzare le procedure, ma al contempo garantire che i controlli rimangano efficaci, proteggendo così l’integrità delle gare pubbliche.

Il correttivo ha inoltre introdotto delle modifiche per ciò che attiene il silenzio-assenso nella verifica dei requisiti.
Una modifica importante è stata introdotta all’articolo 99 del codice, che riguarda la “Verifica del possesso dei requisiti”.
Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis, vengono stabilite nuove modalità per la gestione delle verifiche quando si verifica un malfunzionamento del FVOE o delle piattaforme collegate.
Le principali novità sono:

1. Aggiudicazione immediata: in caso di malfunzionamento delle piattaforme, la stazione appaltante, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), può procedere con l’aggiudicazione immediata dell’appalto, a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.
Inoltre, l’offerente deve fornire un’autocertificazione (secondo il D.P.R. 445/2000) che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione.

2. Obbligo di completamento delle verifiche: nonostante l’aggiudicazione possa avvenire senza una verifica completa dei requisiti, le verifiche devono comunque essere portate a termine successivamente.
Se, al termine delle verifiche, emergono irregolarità o il mancato possesso dei requisiti, l’aggiudicazione deve essere revocata e il contratto annullato.
In tal caso, l’amministrazione dovrà pagare solo per le prestazioni effettivamente eseguite, ma non per i lavori non conformi, e dovrà segnalare il caso alle autorità competenti.

Questa modifica mira a garantire la rapidità nelle aggiudicazioni senza compromettere la necessaria verifica dei requisiti, tutelando gli interessi delle stazioni appaltanti e assicurando la regolarità e la trasparenza delle procedure di gara.

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