Correttivo Codice Appalti – Sesto Focus: Incentivi tecnici

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fondi destinati ai tecnici delle amministrazioni pubbliche per attività legate alla gestione di appalti, servizi e forniture.
Questi incentivi sono separati dalla retribuzione ordinaria, secondo l’art. 24 del D.Lgs. 165/2001.Le amministrazioni devono prevedere un 2% dell’importo base di gara per coprire le spese.
La ratio è valorizzare le competenze interne, incentivando l’uso di risorse interne per evitare ricorsi a professionisti esterni.
In questo quadro, il legislatore ha previsto che:
• l’80% delle risorse è destinato ai tecnici;
• il 20% può essere usato per acquisti di beni o o servizi innovativi, come strumenti per il BIM (Building Information Modeling), una tecnologia che facilita la gestione digitale di progetti edilizi e infrastrutturali.

Le norme prima del Codice appalti 2023
Le normative passate hanno visto una progressiva evoluzione degli incentivi, con leggi che ne regolano la destinazione e l’importo.

  1.  Legge Merloni (l.n. 109/1994): prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell’importo a base di gara. Tale incentivo si divideva tra alcune figure (Rup, incaricato della redazione del progetto, ecc.).
  2.  D.Lgs. 163/2006: il limite delle risorse destinabili all’incentivo viene portato al 2% (sempre in riferimento all’importo a base di gara). Si delineava, però, un altro vincolo: l’incentivo erogato non doveva superare l’importo del trattamento complessivo annuo lordo già in godimento dal singolo dipendente.
  3. Legge 114/2014: entra in scena “il fondo per la progettazione e l’innovazione” a valere sugli stanziamenti destinati a finanziare gli incentivi divisi secondo percentuali definite: l’80% destinato agli incentivi per il RUP (e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori) e il 20%, destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.
  4. D.Lgs. 50/2016: si assiste al passaggio tra il fondo per la progettazione e l’innovazione al fondo che incentiva “le funzioni tecniche”. Vengono incluse le attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, oltre a quelle già incentivate in passato (RUP, ecc.). La novità rispetto alla normativa precedente è che l’incentivo non è più destinabile agli incaricati della redazione del progetto e del piano per la sicurezza.
  5. D.Lgs. 56/2017 (correttivo del codice): ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi.

 

Nuovo codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)
Gli incentivi alle funzioni tecniche sono normati nel nuovo Codice appalti dall’art. 45 e dall’allegato I.10 che specifica l’elenco delle attività da incentivare.
Il nuovo Codice Appalti, conferma la percentuale del 2%, ma con modifiche significative.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi regolamenti.
L’incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche.
Una delle principali novità è che il limite massimo per l’incentivo può ora arrivare fino al 100% della retribuzione annuale del dipendente.
È previsto un tetto massimo individuale: gli importi complessivamente maturati nel corso dell’anno di competenza non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Alle medesime finalità sono destinale le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente.
Inoltre, le amministrazioni che adottano strumenti digitali avanzati come il BIM possono beneficiare di un incremento del 15% sugli incentivi.
Con il parere n. 2904/2024 il MIT chiarisce che l’aumento del 15% degli importi degli incentivi tecnici è applicabile esclusivamente a chi adotta specifici strumenti digitali per la gestione informativa degli appalti e non alle PAD.
Ciò alla luce del fatto che l’utilizzo delle PAD è obbligatorio per legge anche per importi minimi (sotto i 5.000 €), salvo casi di comprovata impossibilità tecnica e dunque sostanziandosi in strumenti ordinari, non permettono di beneficiare dell’aumento del 15%;
Inoltre, l’utilizzo di strumenti digitali specifici, come quelli per la modellazione informativa (ad esempio il BIM) nelle diverse fasi progettuali, deve essere esplicitamente indicato nella relazione finale del RUP, che sarà valutata dal responsabile del personale o finanziario come condizione preliminare per la liquidazione degli incentivi.
Anche la gestione delle risorse è stata semplificata, eliminando la necessità di passare per un fondo separato, infatti vengono erogati direttamente al personale dipendente.
Ultima novità è l’allegato I.10 che include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che nel comma 1 dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 venivano definite in maniera generica, solo “funzioni tecniche”.

 

Correttivo al codice Appalti (D.lgs. n. 29/2024)
Il Correttivo appalti apporta importanti modifiche agli incentivi per le funzioni tecniche, in particolare in relazione ai soggetti beneficiari, alle attività incentivabili e agli appalti di servizi e forniture.
Le principali novità sono le seguenti:

  1. Integrazione dei Dirigenti tra i beneficiari: elimina l’esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi, includendo anche i dirigenti tra i destinatari, a condizione che i criteri di distribuzione siano definiti in sede di contrattazione decentrata.
  2. Incentivazione delle forniture: l’incentivo ora si applica anche alle forniture, indipendentemente dall’importo, purché siano di rilevante importanza tecnologica o innovativa, superando il limite precedente di 500.000 euro.
  3.  Attività incentivabili: le attività tecniche incentivabili, stabilite nell’allegato I.10, comprendono ruoli come il RUP, la redazione dei progetti, il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori. L’80% delle risorse è destinato a incentivare queste funzioni, mentre il 20% è per l’acquisto di tecnologie come il BIM e strumenti per l’efficienza informatica.
  4. Incentivi per appalti di servizi e forniture: si estende anche agli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall’importo, se sono di particolare importanza o complessità tecnologica.
  5. Incentivi per concessioni, accordi quadro e PPP: si applicano anche ai contratti di concessione e partenariati pubblico-privato (PPP), includendo attività tecniche previste nell’allegato I.10. Per gli accordi quadro, l’incentivo è calcolato sui singoli contratti applicativi e non sul valore massimo dell’accordo.
  6. Affidamenti Diretti: possono essere riconosciuti anche negli affidamenti diretti, a condizione che siano svolte attività tecniche previste, indipendentemente dal tipo di procedura adottata.

In conclusione, si rileva che le modifiche ampliano notevolmente l’ambito di applicazione degli incentivi, migliorando l’accesso a queste risorse per le funzioni tecniche e favorendo l’innovazione digitale e la specializzazione del personale.

 

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