Correttivo Codice Appalti – Ottavo Focus: il RUP

Il nuovo codice degli appalti – D.Lgs. 36/2023 – introduce il cambiamento della figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ora definito come Responsabile Unico del Progetto.
Questo cambiamento riguarda principalmente la centralità del RUP nella gestione degli appalti pubblici, rendendo il suo ruolo simile a quello di un project manager. Il RUP è responsabile di tutte le fasi del ciclo di vita di un appalto, dalla programmazione alla progettazione, fino all’affidamento e all’esecuzione del contratto.

Nel D.Lgs. 50/2016, il RUP era una figura centrale per la gestione delle procedure di appalto, responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Questa figura era incaricata di garantire la conformità alle normative e di vigilare sull’intero processo di realizzazione dell’opera pubblica, con un ruolo di supervisione e coordinamento. Il RUP doveva essere nominato tra i dipendenti della stazione appaltante e aveva l’obbligo di possedere competenze adeguate per il suo incarico.

Nel D.Lgs. 36/2023, la figura del RUP mantiene la sua centralità, ma ora può delegare alcune fasi del processo (come programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) a responsabili di procedimento specifici. Questo permette una gestione più distribuita delle responsabilità e una gestione più efficiente del progetto, evitando un’eccessiva concentrazione di compiti su una sola persona. Inoltre, il RUP deve garantire che l’intervento pubblico sia completato nei tempi e nei modi previsti, con un forte focus sugli obiettivi e sui risultati.
La nomina del RUP avviene sin dall’inizio dell’appalto, durante la fase di bando, e deve avvenire da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti.
A lui sono affidate le fasi di:
1. programmazione;
2. progettazione;
3. affidamento;
4. esecuzione.
Il RUP può essere scelto tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, e deve possedere specifici requisiti indicati nell’allegato I.2.
La nomina non può essere rifiutata, e se non viene indicato un nominativo, il responsabile dell’unità organizzativa ricopre comunque il ruolo.

Requisiti RUP
A. Requisiti del RUP per lavori e servizi attinenti a ingegneria e architettura: deve essere un tecnico abilitato, con titolo di studio e esperienza professionale specifica. La formazione deve essere costantemente aggiornata.

B. Esperienza per appalti di lavori e concessioni:
• Per contratti con importo < 1.000.000 €: esperienza minima di 1 anno;
• Per contratti con importo ≥ 1.000.000 € e < soglie di rilevanza europea: esperienza minima di 3 anni;
• Per contratti con importo ≥ soglie di rilevanza europea: esperienza minima di 5 anni.

C. Requisiti per servizi e forniture: deve possedere un titolo di studio adeguato e una costante esperienza professionale nelle attività da realizzare. Inoltre, deve avere esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, con anzianità di servizio:
• Per importi < soglie di rilevanza europea: almeno 1 anno;
• Per importi ≥ soglie di rilevanza europea: almeno 3 anni.

D. Forniture o servizi con particolari caratteristiche tecniche: se i servizi o le forniture hanno caratteristiche tecniche specifiche (es. dispositivi medici o sistemi informatici), la stazione appaltante può richiedere una laurea magistrale e competenze specifiche comprovate.

E. Affidamento di lavori complessi: deve avere almeno 5 anni di esperienza nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori
• Laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento.
• Adeguata competenza come Project Manager, acquisita anche attraverso corsi di formazione in Project Management.

Compiti del RUP
I compiti del RUP sono divisi in base alle fasi dell’appalto (comuni a tutte le fasi, affidamento ed esecuzione):
1) Compiti comuni a tutte le fasi:
– Proporre e fornire dati per la programmazione dei lavori e degli acquisti.
– Verificare la disponibilità di aree e la regolarità urbanistica dell’intervento.
– Proporre l’indizione della conferenza di servizi per ottenere le necessarie autorizzazioni.
– Validare e sottoscrivere il progetto posto a base di gara.
– Determinare la tipologia di contratto e il criterio di aggiudicazione.

2) Compiti specifici per la fase di affidamento:
– Verificare la documentazione amministrativa.
– Verificare la congruità delle offerte e trattare le offerte anormalmente basse.
– Adottare il provvedimento finale delle procedure di gara.

3) Compiti specifici per la fase di esecuzione:
– Fornire istruzioni al direttore dei lavori.
– Autorizzare la consegna dei lavori e monitorare la sicurezza sul cantiere.
– Gestire modifiche ai contratti e irrogare penali in caso di ritardi.
– Risolvere controversie e proseguire con la definizione bonaria.
Il RUP assume una posizione cruciale, garantendo il rispetto di tutti gli aspetti normativi e operativi durante l’intero processo dell’appalto, monitorando la sicurezza, la qualità e il rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

Nomina del RUP per servizi tecnici
Il parere n. 2687 del 18 luglio 2024 del MIT ha fornito chiarimenti sulla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per i servizi di ingegneria e architettura, con particolare attenzione alle stazioni appaltanti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
In particolare:
1. Competenze del RUP: il RUP per i servizi tecnici deve essere un tecnico qualificato. Se ciò non è possibile, il dirigente o il responsabile del servizio dovrà avere le competenze necessarie. Se il RUP non soddisfa i requisiti tecnici, la stazione appaltante deve assicurare il supporto da parte di personale qualificato o soggetti esterni.
2. Possibilità di nomina di un legale: è possibile nominare un legale come RUP per la fase di affidamento, ma solo se affiancato da un tecnico laureato in architettura o ingegneria. Inoltre, il nuovo codice consente la nomina di due RUP: uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento, con un responsabile di progetto per supervisione e coordinamento.
3. Struttura stabile di supporto: le stazioni appaltanti possono creare una struttura stabile di supporto per il RUP, ma tale decisione deve essere compatibile con l’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Inoltre, con il parere n. 57/2024, l’ANAC ha chiarito ulteriormente la nomina del RUP, rispondendo a due quesiti specifici:
• Organizzazione interna e competenze: le amministrazioni pubbliche hanno la libertà di scegliere il modello organizzativo più adatto per designare il RUP, rispettando comunque le normative riguardanti le competenze professionali e l’esperienza richiesta. Il RUP deve essere un tecnico qualificato per i lavori di ingegneria e architettura, ma in caso di carenza di tale figura, può essere nominato un dirigente o un altro dipendente, con il supporto di esperti esterni se necessario.
• Tipologia di professionalità: il ruolo di RUP non deve necessariamente essere assegnato a professionisti di specifiche aree tecniche o amministrative. Tuttavia, il RUP deve possedere un titolo di studio adeguato e una solida esperienza professionale nel settore, in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento da realizzare.
L’elemento chiave emerso da questi chiarimenti è che il RUP non solo gestisce le risorse assegnate, ma ha anche la responsabilità di garantire il completamento dei progetti nei tempi e con gli obiettivi previsti, ponendo attenzione ai risultati finali.

Modifiche correttivo d.lgs. 209/2024
Con un nuovo periodo al secondo comma dell’articolo 15 viene disposto che “resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.
Fino al 31/12/2024 il Codice prevedeva la possibilità di esternalizzare con affidamento di servizi il solo ruolo/funzioni di supporto al RUP.
La nomina esterna del RUP resta una facoltà e non un obbligo; resta, infatti, la previsione dell’allegato I.2 che consente al dirigente/responsabile del servizio di “individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti” e affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP.

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