Correttivo Codice Appalti – Nono Focus: Il fascicolo virtuale dell’operatore economico

Negli ultimi anni, la digitalizzazione ha profondamente trasformato il rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione, con l’obiettivo di semplificare i processi e ridurre la burocrazia, migliorando l’efficienza e la trasparenza.
Un esempio significativo di questa trasformazione è il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), uno strumento introdotto nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023.
Il FVOE è un archivio digitale che consente alle imprese di raccogliere, archiviare e aggiornare centralmente tutti i documenti necessari per partecipare alle gare d’appalto pubbliche, semplificando notevolmente la gestione amministrativa.
Il principale vantaggio del FVOE è che riduce i tempi e i costi legati alla verifica dei requisiti per la partecipazione agli appalti. Infatti, la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti possono accedere direttamente ai documenti archiviati nel fascicolo, evitando il passaggio di documenti cartacei e accelerando i tempi di verifica. Allo stesso tempo, per le imprese, il sistema offre la possibilità di caricare i documenti necessari in un’unica piattaforma, con l’assicurazione che siano sempre aggiornati e validi per tutte le gare a cui partecipano.

Con il nuovo codice, il FVOE è diventato obbligatorio per tutte le gare pubbliche con un valore superiore a 40.000 euro, senza distinzione tra le diverse tipologie di procedure di affidamento (inclusi gli affidamenti diretti). Questo strumento non solo rende più efficienti le procedure, ma contribuisce anche a garantire maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici.
Il FVOE è gestito in modalità interoperabile, il che significa che i dati e i documenti sono automaticamente aggiornati, e le stazioni appaltanti possono verificare direttamente, e in tempo reale, i requisiti generali, tecnici, economico-finanziari richiesti.
Inoltre, il FVOE non si limita alla sola fase di aggiudicazione della gara, ma viene utilizzato per tutto il processo, dall’inizio della procedura fino all’esecuzione del contratto. Questo consente di monitorare la permanenza dei requisiti anche durante la fase di esecuzione dell’appalto, garantendo che l’operatore economico mantenga i requisiti richiesti anche dopo aver vinto la gara.

Una delle novità rispetto al precedente sistema AVCPass è che il FVOE è stato pensato per essere utilizzato in tutte le procedure di affidamento, inclusi i casi di subappalto, e per semplificare ulteriormente i controlli incrociati tra le diverse piattaforme digitali, come quelle relative alla Camera di Commercio o agli enti certificatori.
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico permette inoltre alle stazioni appaltanti di consultare in modo centralizzato tutti i dati necessari per la verifica dei requisiti di partecipazione, che includono documenti come il certificato di regolarità fiscale, il casellario giudiziale, la visura del registro delle imprese e altre informazioni indispensabili per garantire la correttezza e la trasparenza nella selezione dei fornitori. Questo sistema è diventato ancora più centrale con l’introduzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati, che consente alle stazioni appaltanti di sapere se un determinato operatore è stato già verificato in gare precedenti.
Il FVOE è stato creato come evoluzione del sistema AVCPass, ma presenta delle modifiche importanti che ne migliorano l’efficacia. Ad esempio, mentre il precedente sistema prevedeva la verifica dei requisiti solo al momento dell’aggiudicazione, con il FVOE la verifica è estesa anche durante l’esecuzione del contratto, con la possibilità di monitorare la costante idoneità degli operatori economici. Inoltre, l’introduzione di strumenti di interoperabilità tra le varie piattaforme digitali, come quelle collegate alle agenzie fiscali e alle camere di commercio, semplifica ulteriormente il processo di verifica e aggiornamento dei documenti.

Le novità nel Correttivo
Un’altra importante innovazione introdotta dal correttivo del Codice degli Appalti D.Lgs. n. 209/2024 è la gestione del malfunzionamento del sistema FVOE.
In caso di problemi tecnici che impediscono la corretta verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, è ora possibile procedere con l’aggiudicazione dell’appalto previa autocertificazione dell’offerente.
Questo permette di non bloccare l’intero processo, garantendo comunque la trasparenza e la correttezza, mentre si procedono alle verifiche successive.
Sebbene questa disposizione permetta una certa flessibilità, essa prevede che, in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti, l’aggiudicazione venga annullata e il contratto rescisso.

FVOE per le imprese
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) rappresenta uno strumento fondamentale per le imprese che partecipano a gare d’appalto pubbliche. Consente loro di raccogliere, conservare e gestire in modo centralizzato tutti i dati e i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Le imprese possono creare un archivio digitale personale, in cui inserire le certificazioni necessarie per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Il FVOE è obbligatorio per tutte le gare d’appalto di importo pari o superiore a 40.000 euro, ma per quelle sotto questa soglia, il suo utilizzo è facoltativo, a meno che non si ottenga un CIG ordinario nel sistema SIMOG e si selezioni l’opzione che consente la partecipazione senza acquisire obbligatoriamente i requisiti attraverso il FVOE.
Questo strumento rende più semplice e veloce la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti, sia al momento dell’assegnazione della gara che durante l’esecuzione del contratto. Le informazioni caricate nel FVOE sono costantemente aggiornate, consentendo un controllo immediato e sicuro della conformità dell’operatore economico e dei suoi subappaltatori, anche nel corso del contratto. La creazione dell’elenco degli operatori economici già verificati favorisce ulteriormente la semplificazione, poiché permette alle stazioni appaltanti di sapere se un operatore ha già superato le verifiche in precedenti gare.
I documenti utilizzati per certificare i requisiti includono la visura del registro delle imprese, il certificato di regolarità contributiva, l’anagrafe delle sanzioni amministrative, la comunicazione di regolarità fiscale, e la comunicazione antimafia. Ogni certificato ha una validità di 120 giorni, a meno che non sia specificato diversamente, garantendo che i dati siano sempre aggiornati e pertinenti.

FVOE per le stazioni appaltanti
Per le stazioni appaltanti, il FVOE offre numerosi vantaggi, principalmente legati alla facilità e rapidità con cui possono accedere ai documenti che comprovano il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici, degli ausiliari e dei subappaltatori. Grazie all’interoperabilità con gli Enti Certificanti, il sistema consente di ottenere e verificare rapidamente le informazioni certificate relative ai requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.
Tra le funzioni principali del FVOE per le stazioni appaltanti vi sono:
1. Verifica dell’assenza di cause di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione degli operatori economici, in base agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice degli appalti.
2. Monitoraggio della permanenza dei requisiti durante l’esecuzione del contratto.
3. Acquisizione delle informazioni certificate che attestano il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei contratti pubblici.
4. Funzionalità che permettono agli operatori economici di caricare i propri dati e certificazioni per comprovare il possesso dei requisiti speciali a loro carico.
5. Possibilità di riutilizzare i documenti e gli esiti delle verifiche già effettuate in altre procedure di gara, riducendo il carico burocratico e semplificando ulteriormente i controlli.
Il FVOE permette, quindi, alle stazioni appaltanti di ottimizzare i tempi e migliorare l’efficacia delle verifiche, garantendo al contempo una gestione trasparente e corretta dei procedimenti di gara.

FVOE: correttezza dei dati contenuti e sanzioni
La gestione e l’utilizzo del FVOE richiedono una particolare attenzione alla correttezza dei dati inseriti.
Le stazioni appaltanti, gli enti certificanti e gli enti concedenti sono responsabili della veridicità delle informazioni acquisite nel sistema. Qualora vengano riscontrate dichiarazioni false o documentazione fraudolenta, le sanzioni possono essere gravi.

Secondo l’art. 96, co. 15, del codice degli appalti, nel caso di presentazione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante deve segnalarlo all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Se l’ANAC rileva dolo o colpa grave, può disporre l’iscrizione nel casellario informatico per un periodo che va da 1 a 2 anni, con conseguente esclusione dalle gare pubbliche e dagli affidamenti di subappalto. Dopo il periodo di iscrizione, l’efficacia della sanzione decade.
Inoltre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a garantire la piena funzionalità del sistema FVOE, in quanto la violazione delle disposizioni che regolano il suo utilizzo è considerata una violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento. Ciò comporta una responsabilità, anche civile, per eventuali danni subiti dagli operatori economici.
Gli operatori economici che non forniscono tempestivamente la documentazione richiesta o che omettono di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione possono essere sanzionati dall’ANAC con una multa che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 222, comma 13 del codice.

 

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