LA RIFORMA DEL SALVA-CASA ESTENDE LA GIÀ PREVISTA TOLLERANZA DEL 2% DEL PRIMO COMMA DELL’ART. 34-BIS A NUOVE IPOTESI DI DIFFORMITÀ:
“Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.” TUE, art. 34-bis, c.1
LO SCOSTAMENTO, NELLA MISURA MASSIMA DEL 2%, ORA È TOLLERATO ANCHE IN MATERIA DI DISTANZE LEGALI E DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI.
ESEMPIO
IL D.M. 1444/68 stabilisce una distanza minima di 10 m tra costruzioni, quindi sarà tollerabile una distanza inferiore, fino a 9,80 m.