ATTENZIONE
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
- del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq;
- del 3% se la superficie utile è tra i 300 e 500 mq;
- del 4% se la superficie utile è tra i 100 e 300 mq;
del 5 % se la superficie utile è inferiore ai 100 mq.
IN SINTESI
Meno è la superficie utile di un immobile, maggiore è la tolleranza della violazione.
Ma come si calcola la superficie utile di un immobile?
Si deve tener conto della sola superficie “assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.”