Verde pubblico attrezzato: non vi è vincolo conformativo se l’area è solo destinata a realizzare il bene ed a rispettare l’interesse pubblico alla libera fruizione del medesimo
Ciò è stato stabilito dal Consiglio di Stato, IV sez., con la sentenza n. 1142 del 16 febbraio 2022.
In primo grado, Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11.690/2020, respingeva il ricorso dell’impresa ricorrente, affermando che «la destinazione a “verde pubblico” o a “parco pubblico” di un’area privata non determina quella completa e irrimediabile perdita di una qualunque utilitas, nella quale, solo, può individuarsi l’imposizione di un vincolo di carattere sostanzialmente espropriativo».
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in esame, ha confermato la sentenza di primo grado aderendo all’orientamento secondo cui «In generale, la destinazione a parco pubblico, attrezzature ricreative, sportive ed a verde pubblico, data dallo strumento urbanistico ad aree di proprietà privata, non implica l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico».